Nel mese di Gennaio del 2016, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale(GU n° 9 del 13-01-2016) il Decreto Legge per il Recepimento della direttiva della Commissione 2014/85/UE recante una modifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida.
La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata a candidati o conducenti affetti da disturbi del sonno causati da apnee ostruttive notturne che determinano una grave ed incoercibile sonnolenza diurna, con accentuata riduzione delle capacità dell'attenzione non adeguatamente controllate con le cure prescritte. Il medico, di cui all'articolo 119, comma 2, del codice della strada, sottopone a particolare valutazione i soggetti per i quali sussistono sintomi riconducibili alla sindrome da apnea ostruttiva notturna. Nei casi in cui si possa concludere per l'assenza o lieve entità di sonnolenza diurna, il medico di cui all'articolo 119, comma 2, del codice della strada, certifica l'idoneità alla guida del conducente. Nel caso sussistano dubbi circa l'idoneità e la sicurezza di guida, l'accertamento dei requisiti di idoneità psichici e fisici è demandato alla commissione medica locale. La commissione medica locale può autorizzare alla guida i soggetti affetti da sindrome da apnee ostruttive notturne moderate o gravi che dimostrino un adeguato controllo della sintomatologia presentata con relativo miglioramento della sonnolenza diurna, se del caso confermato da parere specialistico di strutture pubbliche.
La validità della patente rilasciata o rinnovata, eventualmente anche con prescrizioni da parte della commissione medica locale, non può superare i tre anni per i conducenti del gruppo 1 ed un anno per i conducenti del gruppo 2.
Questo non significa assolutamente che verrà ritirata o sospesa la patente a tutti, ma che si incorre solo in una maggiore riduzione della validità temporale della stessa, quando si è in presenza di un’OSAS che non sia adeguatamente curata o migliorata.
Per chi ha fatto richiesta di invalidità civile per ottenere un ausilio protesico in comodato d’uso gratuito (ventilatore CPAP), il passaggio in commissione medico legale (o Locale) per la visita di revisione dell’idoneità psico-fisica alla guida è obbligatorio, in quanto sarà la stessa CML ad inviare apposito invito.
Per chi decide di curarsi a proprie spese invece, vi è la possibilità di recarsi presso una scuola giuda, davanti al medico monocratico, che sulla base della documentazione medica portata, valuterà se può rinnovare l’idoneità alla guida del singolo cittadino, oppure se è da inviare in CML per ulteriori accertamenti.
Sia il Decreto Legge, che il successivo Decreto Attuativo (GU 29-02-2016), vedono la figura del medico monocratico sia come “intercettatore” di un cittadino affetto da OSAS, che di medico che rilascia l’idoneità alla guida, sulla base di una documentazione medica di controllo che ne attesti la buona aderenza alla terapia di scelta ed anche i miglioramenti ottenuti.
In tutti gli altri casi dove possa essere messa in dubbio l’efficacia della terapia scelta e laddove vi sia la presenza concomitante di altre patologie quali ipertensione e diabete mellito II, sarà sempre la relativa CML a decidere e porrà in atto le relative riduzioni temporali che riterranno opportune.
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